L'Inps comunica che alla luce di tale consolidato orientamento (riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione), a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti
l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.